Dal Garante della privacy le regole di condotta per le società di recupero crediti, valide anche per chi svolge direttamente queste attività, dalle finanziarie alle banche, dai concessionari di pubblici servizi alle compagnie telefoniche.
Chiunque svolga attività di recupero crediti non deve mettere in atto comportamenti che, nella fase di raccolta delle informazioni sul debitore, sia nel tentativo di presa di contatto, possano ledere la riservatezza e la dignità personale.
 
Le regole 
Per sollecitare un pagamento di somme dovute non è lecito comunicare informazioni relative a mancati pagamenti a persone che non siano direttamente interessate, come familiari, colleghi di lavoro o vicini di casa. No anche all’esercizio di indebite pressioni sul debitore. Semaforo rosso, inoltre, a telefonate pre registrate, in quanto persone diverse dal debitore potrebbero conoscere un’inadempienza. No anche all’affissione di avvisi di mora sulla porta di casa da parte degli incaricati del recupero crediti.
Fra i paletti posti dal Garante il contenuto della comunicazione al debitore deve essere riservato, in plico chiuso e senza scritte: pollice verso, dunque, all’invio di cartoline postali o di plichi con la scritta “recupero crediti” o frasi simili, ma di identico significato. In passato, per esempio, erano state usate formule tipo “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con riferimento alla futura attivazione di ufficiali giudiziari.
Chi è incaricato della riscossione può usare solo i dati strettamente utili all’esecuzione del mandato (dati anagrafici, codice fiscale, ammontare del credito e recapiti telefonici).